La L.R. 15/2013 prevede che il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori di una SCIA (art. 16, comma 2) o di un Permesso di Costruire (art. 19, comma 3) possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.