La richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90, è lo strumento attraverso il quale si esercita il diritto di prendere visione e/o di richiedere copia di atti e documenti amministrativi (in qualunque forma essi siano realizzati) da parte di soggetti privati, portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Sono sottratti all’accesso i documenti che rientrano in una delle categorie previste ai sensi dell’art. 24 della Legge 241/90.
Nel caso in cui risulti l'esistenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso, gli uffici provvederanno all'inoltro della comunicazione prevista dalla vigente normativa in materia, al fine di garantire al controinteressato il tempo minimo previsto (10 gg) per la presentazione delle controdeduzioni.