Ogni modifica nello stato dei terreni, avvenuto per nuova costruzione, ampliamento, demolizione o divisione di una particella, deve essere dichiarato in catasto attraverso un atto di aggiornamento predisposto da un professionista abilitato. Per prevenire la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, gli atti di aggiornamento catastale devono essere depositati presso il Comune prima della presentazione all'Agenzia delle Entrate.
L’ articolo 30 comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) e s.m.i., prescrive infatti che “I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune”.
Dal 1/07/2025, in accordo a quanto indicato dall'art. articolo 30 comma 5 del D.P.R. n. 380/2001, gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall'Agenzia delle Entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione.
In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle Entrate comunica l'avvenuto deposito a ciascun Comune competente, mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione di cui al comma 5. Ulteriori o alternative modalità telematiche possono essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.