Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è possibile solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. La legge prevede un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
residenza di uno dei coniugi
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.
Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi dovranno presentarsi all’Ufficiale di Stato Civile muniti di un documento di identità.