Descrizione
Durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022- 2026” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1° agosto 2018, nelle zone di montagna, nelle quali è stata attivata la fase di attenzione, le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità; i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.
Al contrario, in tutto il restante territorio regionale (zone di collina, pianura e costa), nel quale è stata attivata la fase di preallarme, di cui alla già citata determinazione n. 2453 del 28/07/2026, l’abbruciamento dei residui vegetali delle lavorazioni agricole e forestali è ovunque vietato
Al contrario, in tutto il restante territorio regionale (zone di collina, pianura e costa), nel quale è stata attivata la fase di preallarme, di cui alla già citata determinazione n. 2453 del 28/07/2026, l’abbruciamento dei residui vegetali delle lavorazioni agricole e forestali è ovunque vietato
Allegati
Documenti
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 10/08/2026 08:34:22