I cittadini italiani ed i cittadini comunitari che devono presentare per qualsiasi motivo certificati e/o dichiarazioni sostitutive delle certificazioni ad una pubblica amministrazione o a gestori di pubblici servizi (Trasporti – erogazione di energia – servizio postale – reti telefoniche ecc..) devono presentare una dichiarazione resa e sottoscritta su stati, fatti e qualità personali in sostituzione dei certificati suddetti.
La dichiarazione suddetta non va autenticata e può essere inviata anche per posta.
Le dichiarazioni possono essere inviate anche per via telematica e sono valide se sottoscritte mediante firma digitale.
I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono presentare l’autocertificazione limitatamente a dati certificabili in Italia da Enti pubblici.
Le pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare l’autocertificazione e non possono richiedere all’interessato alcun tipo di certificato.
I Tribunali non possono accettare l’autocertificazione.
I privati hanno facoltà di accettare le autocertificazioni ma non ne hanno l’obbligo.
Normativa di riferimento: D.P.R. n.445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”